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In caso di definitiva esportazione all'estero di un veicolo, potete rivolgervi alla nostra agenzia la quale si occupera di svolgere tutti gli adempimenti in modo corretto. 

La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.

Ad orerazione ultimata vi verrà rilascito il Certificato di Radiazione in formato digitale (CDPD). 

Alla parte viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD.

Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico.

Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe infatti l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

La richiesta di radiazione per esportazione può essere presentata solo dopo che il veicolo è stato trasferito all’estero e immatricolato con nuove targhe straniere.

Nel caso in cui il veicolo sia stato esportato, ma non ancora reimmatricolato all’estero, la radiazione per esportazione può essere richiesta allegando idonea documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad es. documento di trasporto, bolla doganale ecc.).

Per i veicoli esportati in Paesi UE ma non ancora reimmatricolati, il documento di trasporto (ad es. il CMR o Lettera di vettura internazionale), che può essere allegato in fotocopia, deve comprovare l’avvenuta esportazione del veicolo attraverso l’indicazione della targa o del telaio e deve essere integrato con la ricevuta di consegna al destinatario estero.

Nel caso di cessioni intracomunitarie tra operatori professionali (non imponibili IVA ex art. 41 D.L. 331/93), con obbligo quindi di trasporto o spedizione del veicolo nel territorio di altro Stato UE, si ritiene idonea anche la fattura di vendita (in fotocopia) in favore dell’acquirente estero UE, contenente l’indicazione degli estremi identificativi del veicolo (targa o telaio) ed il riferimento IVA all’operazione intracomunitaria.

Per i veicoli esportati in Paesi extra UE ma non ancora reimmatricolati, in alternativa al documento di trasporto può essere allegata la bolla doganale (in fotocopia).

Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "Cessazione della circolazione per esportazione".

Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.

In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.

Si consiglia pertanto, prima di fare la pratica, di chiedere una "visura" del veicolo (anche on line), indicandone la targa, per verificare che sul veicolo stesso non ci sia un fermo amministrativo o un altro gravame.

Chi può richiedere l'esportazione

La richiesta di “Cessazione della circolazione per esportazione” del veicolo deve essere firmata dall'intestatario del veicolo, dall'erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA.

Se la richiesta non viene firmata davanti all'impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma.